Rinnovabili e Comunità Energetiche
Nel 2019 sono state introdotte anche nel nostro Paese le "comunità energetiche rinnovabili". Esse sono un’associazione tra cittadini, pubblica amministrazione o imprese che decidono di unirsi con l’obiettivo di realizzare e condividere produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili.
Esse potranno dotarsi di un impianto condiviso, con una potenza complessiva inferiore a 200 kW (per generatori inst. da maggio 1 MW), per l’autoproduzione di energia per il consumo immediato o per stoccarla in sistemi di accumulo (e utilizzarla quando necessario).
Si tratta di un importante progresso verso uno scenario energetico che si basa sulla generazione distribuita e che consente di avere energia a chilometro zero e reti intelligenti (o smart grid).
Una grande opoprtunità.
Le comunità energetiche comportano sia benefici ambientali che economici, diretti ed indiretti. Infatti esse riducono l’esigenza di energia da fonti non-rinnovabili, semplificano la distribuzione di energia e soprattutto grazie agli incentivi di legge per la transizione energetica (e cumulabili con altri contributi quali il Bonus Casa e il Superbonus 110%) risparmi in bolletta e profitti.
Mediamente Gli impianti di autoproduzione esistenti in Italia risultano essere ad oggi per lo più di taglia compresa tra i 20 e i 60 kW con alcune eccezioni.
La normativa
I supporti legislativi che regolamentano le comunità energetiche rinnovabili (REC) consistono principalmente nell’articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019 (convertito con la Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020) e nei relativi decreti di attuazione: la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE.
Riassumendo le disposizioni di legge possiamo dire che le comunità energetiche sono associazioni
basate sulla partecipazione aperta e volontaria
Esse sono autonome e controllate da azionisti o membri (persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, imprese commerciali, agricole, artigiane o industriali) che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità energetica stessa.
Le REC possiedono una potenza complessiva non superiore a 200 kW e sono connesse alla stessa cabina di trasformazione media/bassa tensione da cui la comunità energetica preleva anche l’energia di rete. Sulla medesima rete avviene la condivisione dell’energia prodotta.
I membri della comunità conservano tutti i loro diritti di cliente finale, quindi quello di scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica, e possono uscire dalla comunità in qualsiasi momento.
La legge non fa riferimento specifico alla tecnologia rinnovabile da adottare, ma attualmente quella che si presta a sfruttare meglio i vantaggi del provvedimento è il fotovoltaico.
Benefici economici
Complessivamente la comunità energetica ottiene circa 169 €/MWh per un periodo di almeno 20 anni, cottenendo un rientro dell’investimento in pochissimi anni. Questo calcolo è ottenuto considerando la tariffa premio di 110 €/MWh sull’energia condivisa nella comunità (20 anni), circa 9 €/MWh per i benefici di sistema (20 anni) circa 50 €/MWh variabile in base all’energia immessa in rete.